Per ogni quota emessa viene generato un contratto di associazione in partecipazione specifico che include la sigla della quota acquistata, il valore, la quantità di quote emesse ed altre informazioni specifiche. Qui di seguito riportiamo il contratto specifico dell’acquisto delle Quote ATM.

 

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
“ATM”
Sigla Quota – ATM
PREMESSE
Premesso che l’associazione in partecipazione è un contratto di antiche origini con il quale un imprenditore (detto associante) attribuisce ad un altro soggetto (detto associato) la partecipazione agli utili o al fatturato dell’impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto di denaro.
Premesso che per partecipare all’affare dell’associante gli associati devono acquistare delle quote digitali di partecipazione.
Premesso che le quote acquistate sono regolamentate dal presente contratto ed utilizzano per garantire trasparenza la tecnologia blockchain
Premesso che le quote non hanno nessuna attinenza con la criptovaluta e sono giuridicamente e fiscalmente regolamentate.
Premesso che le quote indicate in sigla come ATM sono delle quote di alto livello ed utilizzate per acquisire ogni altra quota emessa dalla piattaforma
Premesso che le quote ATM sono regolate da un generatore automatico che ne genera la quantità richiesta per l’acquisto ogni qualvolta necessario. A tale proposito il valore delle quote ATM circolanti è pari alla giacenza stessa. Ogni ATM ha il valore fisso di 1€
Tutto ciò premesso le parti stipulano il presente accordo
Art.1 – Contratto
Tra l’associato e l’associante viene costituito un accordo di associazione in partecipazione accettato digitalmente attraverso il flag “accetto termini il contratto di associazione in partecipazione”
Art.2 – Oggetto
L’associazione in partecipazione ha per oggetto l’apportazione di capitale  attraverso l’acquisto delle quote, denominate in sigla ATM, emesse dall’associante. La gestione del progetto rimane affidata all’associante che esonera l’associato da ogni responsabilità civile e penale derivante da tale gestione.
Art.3 – Conferimenti
L’associato apporterà all’associante una somma di denaro come indicato nel modulo di acquisto on line e riceverà le quote ATM acquistate solamente al momento della reale ricezione delle somme pagate. Le ATM verranno depositate sull’account dell’associato. Qualora l’associato non abbia ancora attivato il suo account potrà farlo anche grazie al link che gli verrà inviato come allegato alla copia del presente documento valevole, inoltre, come ricevuta di pagamento. 
Art.4 – Diritti dell’associato
I diritti dell’associato sono regolamentati da questi Termini e condizioni.
Art.5 – Utile e perdite.
L’associato acquistando ATM partecipa al fatturato della Holding Antereum nella misura del 6% del fatturato mensile. In nessun caso l’associato parteciperá alle perdite eventuali del progetto partecipato.
Art.6 – Rimborso
L’associato, potrà restituire le proprie ATM all’associante ed ottenere un rimborso completo pari al primo prezzo di vendita ovvero euro 1,00 cadauna. La condizione sospensiva per esercitare tale diritto di rimborso è che l’associato non abbia acquistato le ATM a titolo di deposito per un acquisto futuro. In tal caso le ATM saranno rimborsabili esclusivamente a conclusione del vincolo assunto (esempio: acquisto ATM a titolo di partecipazione ad un salvataggio immobiliare). Anche i proventi mensili ottenuti dal fatturato condiviso possono essere rimborsabili in denaro reale.
Art.7 – Durata
Il presente contratto dura dalla data di acquisto alla data di distruzione o restituzione all’associante delle quote possedute.
Art.8 – Risoluzione
Il presente contratto di associazione in partecipazione cesserà al momento della richiesta di rimborso delle ATM possedute.
Art. 9 – Cessione del contratto
Il presente contratto, con i diritti e gli obblighi che ne scaturiscono, può essere ceduto a terzi parzialmente o totalmente semplicemente trasferendo il possesso delle quote acquistate. 
Art.10 – Modifiche del contratto
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere sottoscritta dall’associato e dall’associante per iscritto e di comune accordo.
Art.11 – Norme applicabili
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le vigenti norme in materia civile e fiscale.
Art.12 – Foro competente
Qualsiasi controversia per l’Italia verrà gestita dal foro di Roma come unico foro eleggibile.